La motivazione della sentenza impugnata non dà conto di elementi specifici e concreti attestanti l’esistenza di un vincolo associativo perdurante, di una struttura organizzativa e di un programma criminoso indeterminato, accontentandosi di delineare tali elementi dalla riscontrata sussistenza dei singoli reati-fine, senza però considerare che i detti reati vedono coinvolti, nel tempo, soggetti diversi, quindi apparentemente non facenti parte (almeno tendenzialmente) di uno stabile gruppo di persone il cui agire sia, in qualche modo, inserito all’interno di una struttura organizzativa finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di delitti riguardanti il traffico di stupefacenti». È quanto scrivono i giudici della IV sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza del maxiprocesso “Buena Ventura”, che ha registrato l’annullamento con rinvio con riferimento alla contestata associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico.
