Estorsioni, intestazione fittizia di beni, reimpiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, frodi informatiche, gioco d’azzardo illegale e trasferimento fraudolento di beni, corse dei cavalli. Interessi ad ampio raggio su cui ruotava il business della “famiglia” Romeo-Santapaola, ma non sempre con metodi tipici di Cosa nostra. Emerge, in sintesi, dalla sentenza di secondo grado emessa ieri pomeriggio dalla Corte d’appello, che ha riformato la sentenza del gup del Tribunale di Messina in merito all’operazione “Beta 2”.
