Dal giorno di entrata in vigore (14 maggio 2011) del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110 il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.
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