Modifica del metodo di calcolo del tasso soglia di cui al’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996 – comunicato stampa del 18 Maggio 2011.

Dal giorno di entrata in vigore (14 maggio 2011) del decreto legge del 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110 il tasso soglia è calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali.

 

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