Modifica del metodo di calcolo del tasso soglia di cui al’articolo 2, comma 4, della legge 108/1996.

Dal giorno di entrata in vigore del&nbspdecreto legge (14 maggio 2011) del 13 maggio 2011, n. 70, pubblicato sulla G.U. del 13 maggio 2011, n.110, il tasso soglia &egrave calcolato aumentando il tasso medio rilevato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non pu&ograve essere superiore a otto punti percentuali.